Il nuovo Decreto sulla prestazione energetica in edilizia

È entrato in vigore il 06/06/2013 il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU n. 130 del 5-6-2013) relativo alla prestazione energetica in edilizia.

Il Parlamento ha 60 giorni di tempo per la sua conversione in Legge.

Questo Decreto recepisce la direttiva 2010/31/UE e introduce diverse novità come quelle sul versante delle detrazioni fiscali e per la formazione degli installatori.

Per le detrazioni, infatti, gli articoli 14-16 prevedono il passaggio al regime al 65%, con scadenza al 31 dicembre 2013 “con l’esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.”

La data è prorogata al 30 giugno 2014 “per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio”.

Per quanto riguarda la qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, l’art. 17 precisa che “i commi 1 e 2 dell’articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono sostituiti dai seguenti:

1. La qualifica professionale per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Entro il 31 ottobre 2013, le regioni e le province autonome, nel rispetto dell’allegato 4, attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore.”